Art. 22. Disposizioni finanziarie 1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento, e cioe': a) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione; b) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento; c) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza epidemiologica; d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti, nonche' il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennita' di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento. 2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi vengano effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina e per la leucosi enzootica viene corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.