Art. 22.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Le regioni e le province autonome sostengono con  i  fondi  loro
assegnati   dal   Fondo   sanitario   nazionale   le  spese  relative
all'esecuzione delle operazioni di cui  al  presente  regolamento,  e
cioe':
    a) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;
    b)  le  spese per i corsi di addestramento e formazione riservati
ai medici veterinari destinati ad operare  per  l'applicazione  delle
norme del presente regolamento;
    c)   la  gestione  del  sistema  informativo  e  la  sorveglianza
epidemiologica;
    d) tutte le altre spese ritenute  necessarie  per  l'eradicazione
della  tubercolosi  dagli  allevamenti,  nonche'  il  pagamento delle
prestazioni dei medici veterinari liberi  professionisti  autorizzati
ad  operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennita' di
abbattimento dei capi  riscontrati  infetti  ai  sensi  del  presente
regolamento.
  2.  Qualora  le  operazioni  di  profilassi  e di risanamento dalla
tubercolosi vengano effettuate contestualmente ai  controlli  per  la
brucellosi  bovina  e  per  la leucosi enzootica viene corrisposto ai
veterinari ufficiali un unico compenso  per  allevamento  controllato
come previsto dalla normativa vigente.