Art. 23. Pianificazione nazionale e regionale 1. Il Ministero della sanita', sentite le regioni, identifica le risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere, adotta un piano triennale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e individua la sorveglianza epidemiologica come attivita' essenziale per la programmazione e la verifica delle attivita' svolte. Nel piano vengono altresi' stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico per la tubercolosi e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e la riprogrammazione delle attivita'. Il piano e' oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanita' si avvale del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria di cui al decreto del Ministro della sanita' 2 novembre 1991. 2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base delle eventuali modifiche del piano nazionale, nonche' dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi di specifici indicatori.
Nota all'art. 23: - Il D.M. 2 novembre 1991 concernente l'istituzione del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1991.