Art. 23.
                Pianificazione nazionale e regionale
  1. Il Ministero della sanita', sentite le  regioni,  identifica  le
risorse  disponibili,  gli  obiettivi da raggiungere, adotta un piano
triennale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e individua  la
sorveglianza   epidemiologica   come   attivita'  essenziale  per  la
programmazione e  la  verifica  delle  attivita'  svolte.  Nel  piano
vengono altresi' stabilite le caratteristiche del sistema informativo
specifico  per  la  tubercolosi e gli indicatori da utilizzare per la
verifica dei risultati e  la  riprogrammazione  delle  attivita'.  Il
piano  e'  oggetto  di aggiornamento annuale sulla base dei risultati
raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui
sopra.  Per la definizione e la gestione  del  sistema  nazionale  di
sorveglianza  e del sistema informativo il Ministero della sanita' si
avvale del Centro nazionale di referenza per lo studio e  la  ricerca
in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria di cui al
decreto del Ministro della sanita' 2 novembre 1991.
  2.  Le  regioni,  sulla base delle indicazioni del piano nazionale,
preparano  i  piani  triennali  di  eradicazione  e   li   aggiornano
annualmente sulla base delle eventuali modifiche del piano nazionale,
nonche'  dei  risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi
di specifici indicatori.
 
          Nota all'art. 23:
            - Il D.M. 2 novembre 1991 concernente  l'istituzione  del
          Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in
          epidemiologia,  programmazione  e informazione veterinaria,
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del  12
          novembre 1991.