Art. 9. Provvedimenti 1. Negli allevamenti dichiarati infetti ai sensi del presente regolamento si adottano le seguenti disposizioni: a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti; b) segnalazione al servizio di igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente della presenza dell'infezione, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo; c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento; d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento; e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al punto 1 del precedente art. 8; f) accurata pulizia e disinfezione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; g) divieto di monta; h) la mungitura degli animali sospetti o infetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalita' previste dall'art. 10 del presente regolamento; i) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; l) i vitelli o annutoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste dall'allegato 1 al presente regolamento al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia; m) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso allevamento; n) rimozione dall'allevamento del latte di animali sani appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorita' competenti. Tuttavia detto latte puo' essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dall'autorita' sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio; o) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.