Art. 9.
                            Provvedimenti
  1. Negli allevamenti  dichiarati  infetti  ai  sensi  del  presente
regolamento si adottano le seguenti disposizioni:
    a)  accurata  indagine  epidemiologica  da  parte del veterinario
ufficiale  in  collaborazione  con  gli  osservatori   epidemiologici
regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e
gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti;
    b)  segnalazione  al  servizio  di  igiene  pubblica  dell'unita'
sanitaria   locale   territorialmente   competente   della   presenza
dell'infezione,  unitamente alle misure urgenti adottate per impedire
il contagio all'uomo;
    c) censimento  per  specie  e  categoria  di  tutti  gli  animali
esistenti nell'allevamento;
    d)  isolamento  e  sequestro degli animali infetti e sospetti dal
resto dell'effettivo dell'allevamento;
    e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al
punto 1 del precedente art. 8;
    f) accurata pulizia e disinfezione  ai  sensi  dell'art.  10  del
presente regolamento;
    g) divieto di monta;
    h)  la  mungitura  degli  animali  sospetti o infetti deve essere
effettuata separatamente e comunque dopo la  mungitura  dei  soggetti
sani,  seguita  da  accurato  lavaggio,  pulizia e disinfezione delle
attrezzature e dei locali adibiti alla  mungitura  con  le  modalita'
previste dall'art. 10 del presente regolamento;
    i) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto,
salvo  autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata
macellazione, da rilasciarsi ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
    l)  i  vitelli  o  annutoli  nati  da madri infette devono essere
allevati in condizioni di  isolamento  e  sottoposti  alle  opportune
prove  diagnostiche  previste dall'allegato 1 al presente regolamento
al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
    m)   impiego   del   latte    delle    bovine    infette    prima
dell'abbattimento,   qualora  non  venga  distrutto,  unicamente  per
l'alimentazione   animale,   previo   trattamento   di    risanamento
nell'ambito dello stesso allevamento;
    n)   rimozione   dall'allevamento   del  latte  di  animali  sani
appartenenti  ad  allevamenti  infetti   in   contenitori   separati,
identificati  con  appositi  contrassegni e utilizzato esclusivamente
per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di  prodotti  a
base  di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento
termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorita' competenti.
Tuttavia detto latte puo' essere risanato  direttamente  nell'azienda
di  produzione,  a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di
specifico  impianto  per  il  risanamento   del   latte   autorizzato
dall'autorita'  sanitaria  locale  e  sotto il costante controllo del
servizio veterinario della unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio;
    o)  sistemazione  del  letame proveniente dai ricoveri o da altri
locali  di   stabulazione   utilizzati   dagli   animali   in   luogo
inaccessibile  agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve
essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno
cinque mesi prima dell'uso. Parimenti  devono  essere  sottoposti  ad
adeguati  trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i
liquami provenienti dai ricoveri o da altri  locali  di  stabulazione
utilizzati    dagli    animali,    qualora   non   vengano   raccolti
contemporaneamente al letame.