Art. 7. Differimento di termini 1. Il differimento di termini previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, concernente l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica, altresi', agli interventi di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.