Art. 7.
                       Differimento di termini
  1.  Il  differimento  di termini previsto dall'articolo 1, comma 3,
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, concernente l'approvazione
dei   progetti  esecutivi  delle  opere  finanziate  con  le  risorse
disponibili  in  attuazione  di  quanto previsto dalla legge 11 marzo
1988,   n.   67,   si  applica,  altresi',  agli  interventi  di  cui
all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.