Art. 2.
                 Interventi finanziari straordinari
  1.   Per  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  necessarie
all'esercizio delle grandi dighe, gia' ultimate e in  gestione  o  in
corso  di  ultimazione  con la costruzione delle relative adduzioni e
distribuzione primaria dell'acqua  a  fini  prevalentemente  irrigui,
nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalita',
sono    attribuiti   contributi   straordinari   per   l'anno   1995,
rispettivamente, nell'importo di lire 30  miliardi  all'Ente  per  lo
sviluppo   dell'irrigazione   in   Puglia,   Lucania  ed  Irpinia,  e
nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.
  2. Per consentire il conseguimento di  una  maggiore  economia  nel
settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico
del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, e'
autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo
di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per
l'anno 1995.