Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere   derivante  dall'applicazione  dell'articolo  2  si
provvede  mediante   utilizzo   per   lire   90.000   milioni   delle
disponibilita'  del  Fondo  per  lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura,  con  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive integrazioni. Tale importo viene versato  all'entrata  del
bilancio  dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello
stato di previsione dell'amministrazione competente.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.