Art. 5.
                          Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 giugno 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  PINTO,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  DI   PIETRO,  Ministro  dei  lavori
                                  pubblici
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro  e  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK