Art. 2.
          Impiego del personale del Corpo nell'espletamento
                   di specifici servizi d'istituto
  1.  Per l'espletamento dei servizi demandati al Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico
nella  qualifica  di  dirigente  del ruolo tecnico e' aumentato di 12
unita'.  I  predetti  dirigenti  sono preposti agli uffici centrali e
territoriali  del  servizio di prevenzione e protezione del Ministero
dell'interno,  da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con  il  Ministro  della sanita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Al  primo comma dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1961, n.
469,  dopo  le  parole:  "presso  le Scuole centrali antincendi" sono
aggiunte  le  seguenti:  "o  altre  strutture  didattiche  centrali e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".