Art. 3.
     Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale
         attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 1.  In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma
1,  lettera  b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  provvede  alle  attivita'  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  23,  comma  1,  e a quelle relative alla formazione del
personale  di  cui  all'articolo  12 del predetto decreto mediante le
proprie  strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del
personale  addetto. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno
da  emanarsi,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  con il Ministro della sanita', entro sei mesi
dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate  le  attivita'  per  le  quali  e'  richiesta al Corpo la
formazione  e  l'addestramento del personale addetto alla prevenzione
incendi,  all'intervento  antincendio e alla gestione delle emergenze
nei  luoghi  di  lavoro  a  norma  delle  disposizioni  citate e sono
determinate  le  relative  modalita'.  L'attivita' di formazione e di
addestramento    e'   assicurata   dal   Corpo   nazionale   mediante
corrispettivo  determinato  in base ad apposite tariffe stabilite con
decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro,  da  emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente
con  le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di
variazione  del  costo  della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente.
  2.  I  proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al
comma  1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati   nei   pertinenti   capitoli   di  spesa  del  Ministero
dell'interno.