Art. 3. Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni citate e sono determinate le relative modalita'. L'attivita' di formazione e di addestramento e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.