Art. 5.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutato  in  lire  diciassettemila  milioni per l'anno 1996, in lire
ventiquattromilanovecento   milioni   per   l'anno  1997  e  in  lire
venticinquemila  milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.