IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  concessione di una breve proroga alla gestione
del  funzionario  incaricato  dal  CIPE  per gli interventi di cui al
titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, concernenti il
completamento  delle  procedure connesse al trasferimento delle opere
agli enti destinatari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  31  marzo  1996 previsto dall'articolo 15 del
decreto-legge   29   dicembre   1995,   n.   560,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' fissato al 30
settembre  1996,  ai  soli  fini  delle operazioni di pagamento e del
completamento  delle  procedure connesse al trasferimento delle opere
agli  enti  destinatari.  I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo
stesso  articolo  15  del  predetto decreto-legge, per l'attivita' di
rendicontazione  e  per  le operazioni di chiusura della contabilita'
per  le  spese  di  funzionamento e del personale, sono fissati al 30
novembre 1996.
  2.  Il  personale  in  servizio presso la struttura del funzionario
incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo
VIII  della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' ridotto a 30 unita' fino
al  30  settembre 1996 ed e' ulteriormente ridotto a 15 unita' per il
periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1996.