Art. 2.
  1.  Il  termine  di  prescrizione  dei titoli di debito pubblico al
portatore, previsto dall'art. 2948, n. 1-bis del codice civile,  come
integrato  dall'art.  2  della  legge 12 agosto 1993, n. 313, decorre
dalla data di entrata in vigore di tale legge, purche', alla predetta
data, non rimanesse a decorrere un termine minore.
   2. Ai titoli,  la  cui  denuncia  di  sottrazione,  distruzione  o
smarrimento  sia  stata presentata dopo la data di rimborsabilita' di
essi ma prima di quella del compimento della prescrizione, si applica
la disposizione di cui all'art. 51, comma 2, del  testo  unico  delle
leggi  sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1963, n. 1343,  come  sostituito  dall'art.  1
della legge 12 agosto 1993, n. 313.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  2948  del  codice civile, quale
          risulta a seguito della modifica apportata dalla  legge  12
          agosto 1993, n. 313, e' il seguente:
             "Art.   2948   (Prescrizione   di  cinque  anni).  -  Si
          prescrivono in cinque anni:
              1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
              1-bis ) il capitale  nominale  dei  titoli  del  debito
          pubblico emessi al portatore;
              2) le annualita' delle pensioni alimentari;
              3)  le  pigioni  delle case, i fitti dei beni rustici e
          ogni altro corrispettivo di locazioni;
              4) gli interessi e, in generale, tutto  cio'  che  deve
          pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
              5)  le  indennita'  spettanti  per  la  cessazione  del
          rapporto di lavoro".