Art. 2. 1. Il termine di prescrizione dei titoli di debito pubblico al portatore, previsto dall'art. 2948, n. 1-bis del codice civile, come integrato dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313, decorre dalla data di entrata in vigore di tale legge, purche', alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore. 2. Ai titoli, la cui denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento sia stata presentata dopo la data di rimborsabilita' di essi ma prima di quella del compimento della prescrizione, si applica la disposizione di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2948 del codice civile, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla legge 12 agosto 1993, n. 313, e' il seguente: "Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis ) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore; 2) le annualita' delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro".