Art. 3. 1. La domanda di rimborso del capitale nominale e delle cedole eventualmente annesse al titolo, secondo quanto previsto dall'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313, deve essere corredata da: a) distinta rilasciata dall'azienda di credito o da altro operatore abilitato presso cui e' stata effettuata l'operazione di sottoscrizione o di acquisto, nella quale risultino gli estremi del titolo, la denominazione ed il codice del prestito, l'eventuale serie, il numero di iscrizione ed il taglio, nonche' le generalita' dell'acquirente o del sottoscrittore; b) copia conforme all'originale della denuncia ricevuta dall'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che il denunciante e' il legittimo proprietario e possessore del titolo e che lo ha ricevuto in uno dei modi consentiti dall'ordinamento e che non ne e' tornato in possesso successivamente alla data della denuncia stessa.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".