Art. 3.
  1.  La  domanda  di  rimborso  del capitale nominale e delle cedole
eventualmente annesse al titolo, secondo quanto previsto dall'art. 51
del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico,  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 febbraio 1963, n.
1343, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313,
deve essere corredata da:
    a)  distinta  rilasciata  dall'azienda  di  credito  o  da  altro
operatore  abilitato  presso  cui e' stata effettuata l'operazione di
sottoscrizione o di acquisto, nella quale risultino gli  estremi  del
titolo,  la  denominazione  ed  il  codice  del prestito, l'eventuale
serie, il numero di iscrizione ed il taglio, nonche'  le  generalita'
dell'acquirente o del sottoscrittore;
    b)   copia   conforme   all'originale   della  denuncia  ricevuta
dall'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza;
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi  dell'art.  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
il denunciante e' il legittimo proprietario e possessore del titolo e
che lo ha ricevuto in uno dei modi consentiti dall'ordinamento e  che
non  ne  e'  tornato  in  possesso  successivamente  alla  data della
denuncia stessa.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 4 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15, e' il seguente:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza  delle
          modalita' di cui all'art. 20".