Art. 4. 1. Chi intenda avvalersi della facolta' di chiedere il rimborso dei titoli prima del decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1343/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 313/1993, e sempre che il titolo non risulti rimborsato, deve far pervenire entro sei mesi dalla denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione la domanda di rimborso del capitale nominale e delle cedole eventualmente annesse al titolo corredata, oltre che dai documenti elencati nell'art. 3 del presente regolamento, anche da un garanzia fidejussoria da parte di una banca iscritta all'albo previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con la quale l'organo competente a norma dello statuto o dell'atto costitutivo a compiere atti di straordinaria amministrazione assuma l'obbligo, a fronte del rimborso del titolo non prescritto, di versare al bilancio dello Stato, su semplice richiesta della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, la somma in precedenza corrisposta a favore di chi abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo. 2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli prima del termine di rimborsabilita' possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo comma del presente articolo entro sei mesi dalla data stessa di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo".