Art. 4.
  1. Chi intenda avvalersi della facolta' di chiedere il rimborso dei
titoli  prima  del  decorso  del  termine  di  prescrizione, ai sensi
dell'art.  51,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  1343/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge n.
313/1993, e sempre che il titolo non  risulti  rimborsato,  deve  far
pervenire entro sei mesi dalla denuncia di smarrimento, sottrazione o
distruzione  la  domanda  di  rimborso  del capitale nominale e delle
cedole eventualmente annesse  al  titolo  corredata,  oltre  che  dai
documenti  elencati nell'art. 3 del presente regolamento, anche da un
garanzia  fidejussoria  da  parte  di  una  banca  iscritta  all'albo
previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e  creditizia,  emanato  con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, con la  quale  l'organo  competente  a  norma  dello  statuto  o
dell'atto    costitutivo    a    compiere   atti   di   straordinaria
amministrazione assuma l'obbligo, a fronte del  rimborso  del  titolo
non  prescritto,  di  versare  al  bilancio  dello Stato, su semplice
richiesta della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo,  la
somma  in  precedenza corrisposta a favore di chi abbia denunciato lo
smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo.
  2. Coloro  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, hanno presentato la denuncia di smarrimento, sottrazione
o distruzione dei titoli prima del termine di rimborsabilita' possono
presentare  la domanda di rimborso di cui al primo comma del presente
articolo entro sei mesi dalla data stessa di entrata  in  vigore  del
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
             "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia  iscrive  in  un
          apposito   albo  le  banche  autorizzate  in  Italia  e  le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica.
             2.  Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione all'albo".