Art. 5.
  1.  L'amministrazione e' tenuta a disporre il rimborso dei titoli e
delle relative cedole a favore degli aventi diritto entro i  seguenti
termini:
    a)  entro  centottanta  giorni  dalla  ricezione della domanda di
rimborso, ove questa sia presentata  successivamente  al  termine  di
prescrizione oppure qualora la domanda di rimborso sia presentata, ai
fini  previsti  dall'art. 4 del presente regolamento, successivamente
alla data di rimborsabilita', ma prima del termine di prescrizione;
    b) entro centottanta giorni dal termine di prescrizione,  ove  la
domanda  di  rimborso  sia stata presentata, ai sensi dell'art. 3 del
presente regolamento, prima della predetta data;
    c) entro centottanta giorni dalla data di rimborsabilita', ove la
domanda di rimborso sia stata presentata, ai fini previsti  dall'art.
4 del presente regolamento, prima della predetta data;
    d)  entro  centottanta  giorni  dalla  ricezione della domanda di
rimborso nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, ultimo comma.