Art. 5. 1. L'amministrazione e' tenuta a disporre il rimborso dei titoli e delle relative cedole a favore degli aventi diritto entro i seguenti termini: a) entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso, ove questa sia presentata successivamente al termine di prescrizione oppure qualora la domanda di rimborso sia presentata, ai fini previsti dall'art. 4 del presente regolamento, successivamente alla data di rimborsabilita', ma prima del termine di prescrizione; b) entro centottanta giorni dal termine di prescrizione, ove la domanda di rimborso sia stata presentata, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, prima della predetta data; c) entro centottanta giorni dalla data di rimborsabilita', ove la domanda di rimborso sia stata presentata, ai fini previsti dall'art. 4 del presente regolamento, prima della predetta data; d) entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, ultimo comma.