Art. 2.
            Disposizioni previdenziali per i giornalisti
  1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2,
della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  35  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive
modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre
1997,  anche  ai  giornalisti  del  settore  dei  giornali periodici,
nonche'  a  tutte  le  altre  fattispecie  gia'  previste dal comma 4
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  2.   Per   il   personale   giornalistico   che  fara'  ricorso  al
prepensionamento  di  cui  all'articolo  37, primo comma, lettera b),
della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e successive modificazioni,
l'integrazione  contributiva  a  carico  dell'Istituto  nazionale  di
previdenza  dei  giornalisti  italiani  "G. Amendola" (INPGI), di cui
alla  predetta  disposizione non puo' essere superiore a cinque anni.
Per   i   giornalisti  che  abbiano  compiuto  i  60  anni  di  eta',
l'anzianita'  contributiva  e' maggiorata di un periodo non superiore
alla  differenza  tra  i 65 anni e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma
restando  la  non  superabilita'  del tetto massimo di 360 contributi
mensili.  Non  sono  ammessi  a fruire dei benefici i giornalisti che
risultino  gia'  titolari  di  pensione  a  carico dell'assicurazione
generale  obbligatoria  o  di  forme  sostitutive  ed esclusive della
medesima.  I  contributi  assicurativi  riferiti a periodi lavorativi
successivi  all'anticipata  liquidazione  della pensione di vecchiaia
sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
  3.  La  previgente normativa, prevista dalla citata lettera b), del
primo  comma  dell'articolo  37  della  citata legge n. 416 del 1981,
continua   a  trovare  applicazione  nei  confronti  dei  giornalisti
professionisti   dipendenti   da  aziende  individuate  dal  medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente
alla   data  del  16  aprile  1996,  accordi  sindacali  relativi  al
riconoscimento  delle  causali  di intervento, di cui all'articolo 35
della citata legge n. 416 del 1981.
  4.  Fino  al  31  dicembre  1998, per l'assunzione con contratto di
lavoro  giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi
dei  giornalisti  professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI,
disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, e' esteso
il  beneficio  di  cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.