Art. 3.
Determinazione   contrattuale   di  elementi  della  retribuzione  da
   considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi;
   regolamentazione rateale dei debiti per contributi.
  1.  La  retribuzione  dovuta  in  base  agli  accordi collettivi di
qualsiasi  livello  non  puo' essere individuata in difformita' dalle
obbligazioni,  modalita'  e  tempi di adempimento come definiti negli
accordi  stessi  dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole
sulla   non   computabilita'   nella  base  di  calcolo  di  istituti
contrattuali  e  di  emolumenti  erogati  a  vario titolo, diversi da
quelli  di  legge,  ovvero  sulla  quantificazione di tali emolumenti
comprensiva  dell'incidenza  sugli  istituti  retributivi  diretti  o
indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di
tale  incidenza  relativamente  ad istituti retributivi introdotti da
accordi  integrativi  aziendali  in  aggiunta  a  quelli previsti dal
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro. Le predette disposizioni
operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi
collettivi  contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono
depositati  dalle  parti  stipulanti presso il Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro
quindici  giorni  dalla loro stipulazione; i contratti gia' stipulati
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono depositati
entro il 31 luglio 1996.
  3.  All'articolo  3,  comma  20, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata
regolarita'  ovvero  di regolarizzazione conseguente all'accertamento
ispettivo  eseguito,  gli  adempimenti  amministrativi e contributivi
relativi  ai  periodi  di  paga anteriore alla data dell'accertamento
ispettivo  stesso  non  possono  essere  oggetto  di contestazioni in
successive   verifiche   ispettive,   salvo   quelle  determinate  da
comportamenti   omissivi   o   irregolari  del  datore  di  lavoro  o
conseguenti  a  denunce  del  lavoratore. La presente disposizione si
applica  anche  agli  atti  e  documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati  nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai
funzionari  dell'Ispettorato  del  lavoro  in materia previdenziale e
assicurativa.   I  funzionari  preposti  all'attivita'  di  vigilanza
rispondono  patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo
o colpa grave.".
  4.  A  decorrere  dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la
maggiorazione  di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.