Art. 3. Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi. 1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puo' essere individuata in difformita' dalle obbligazioni, modalita' e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilita' nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione; i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 luglio 1996. 3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.". 4. A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.