Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1.   Agli   oneri   derivanti   dagli  articoli  1  e  3,  valutati
complessivamente  in  lire  94  miliardi  per l'anno 1996, in lire 85
miliardi  per l'armo 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno
1998, si provvede:
    a)   quanto   a  lire  50  miliardi  per  l'anno  1996,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    b)  quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi
per  l'anno  1997  e  a  lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto.