Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire 94 miliardi per l'anno 1996, in lire 85 miliardi per l'armo 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede: a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.