Art. 2. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura,imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, entro le date del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istititi italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneita' delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza. In caso di opere diffuse o da diffondere in piu' Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa e' stata o si prevede sara' diffusa. 2. Le domande devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresi' da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonche' da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento. 3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.