Art. 2. 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
  1. Le domande  di  premi  e  contributi  di  cui  all'art.  1  sono
presentate da editori, traduttori, imprese di produzione,  doppiaggio
e sottotitolatura,imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed
internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, entro le  date
del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno alle ambasciate d'Italia
nel  Paese  cui  l'iniziativa  si  riferisce,  tramite  gli  istititi
italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che
formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite
all'idoneita' delle  iniziative  proposte  a  promuovere  la  cultura
italiana nel territorio di  propria  competenza.  In  caso  di  opere
diffuse o da diffondere in piu' Paesi, la domanda deve essere inviata
- per il tramite dell'Istituto italiano  di  cultura  competente  per
territorio, se esistente -  all'ambasciata  operante  nel  Paese  nel
quale l'opera ha avuto o si prevede che  abbia  maggiore  diffusione,
con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa e' stata
o si prevede sara' diffusa. 
  2. Le domande devono contenere l'indicazione di tutti gli  elementi
idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio  o  di
contributo e, nel caso  di  richiesta  di  contributo  devono  essere
corredate altresi' da un progetto riguardante  la  sua  utilizzazione
nonche' da una relazione sui  modi  di  utilizzazione  di  contributi
eventualmente  ricevuti  in  precedenza   ai   sensi   del   presente
regolamento. 
  3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento, qualora il primo  termine  utile  per  la  presentazione
delle  domande  di  cui  al  comma  1  venga  a  scadenza  prima  del
sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse  possono  essere
presentate entro tale ultimo termine.