Art. 4. Istruttoria delle richieste e attribuzione dei premi e contributi 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di attribuzione dei premi e dei contributi deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di inizio del medesimo. 2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero degli affari esteri predetermina, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana, i criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi. 3. La rappresentanza diplomatica competente per territorio provvede all'istruttoria delle domande presentate e formula le proprie proposte anche sulla base del parere espresso dagli istituti italiani di cultura, laddove esistenti avuto riguardo alla idoneita' delle opere oggetto di esame a diffondere la cultura e la lingua italiane all'estero in particolare nell'ambiente cui sono destinate. 4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze diplomatiche sono trasmesse al Ministero degli affari esteri entro due mesi dalle date di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. 5. Il Ministero degli affari esteri acquisisce semestralmente sulle proposte delle ambasciate il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero; tale parere deve essere formulato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta da parte del Ministero. Sulla base dei criteri generali nonche' del parere della commissione, il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei contributi, dandone comunicazione agli interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le richieste accolte. 6. Non possono essere prese in considerazione domande per opere che abbiano gia' concorso all'assegnazione di premi o contributi di cui al presente regolamento in altri esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato di una modifica della situazione locale che ne giustifichi il riesame.