Art. 4. 
  Istruttoria delle richieste e attribuzione dei premi e contributi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, il procedimento di attribuzione dei premi e dei contributi  deve
concludersi nel termine di novanta giorni dalla data  di  inizio  del
medesimo. 
  2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  il
Ministero degli affari esteri predetermina,  sentita  la  Commissione
nazionale  per  la  promozione  della  cultura  italiana,  i  criteri
generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi. 
  3. La rappresentanza diplomatica competente per territorio provvede
all'istruttoria  delle  domande  presentate  e  formula  le   proprie
proposte anche sulla base del parere espresso dagli istituti italiani
di cultura, laddove esistenti avuto  riguardo  alla  idoneita'  delle
opere oggetto di esame a diffondere la cultura e la  lingua  italiane
all'estero in particolare nell'ambiente cui sono destinate. 
  4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze diplomatiche
sono trasmesse al Ministero degli affari esteri entro due mesi  dalle
date di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. 
  5. Il Ministero degli affari esteri acquisisce semestralmente sulle
proposte delle ambasciate il parere della Commissione  nazionale  per
la promozione della cultura italiana  all'estero;  tale  parere  deve
essere formulato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
della richiesta da  parte  del  Ministero.  Sulla  base  dei  criteri
generali nonche' del parere della  commissione,  il  Ministero  degli
affari esteri approva entro i successivi trenta giorni  un  piano  di
attribuzione dei premi e dei contributi, dandone  comunicazione  agli
interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura  o,  in
mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che  hanno  trasmesso  le
richieste accolte. 
  6. Non possono essere prese in considerazione domande per opere che
abbiano gia' concorso all'assegnazione di premi o contributi  di  cui
al presente regolamento in altri esercizi finanziari,  salvo  i  casi
nei quali la rappresentanza diplomatica competente abbia fatto  stato
di una  modifica  della  situazione  locale  che  ne  giustifichi  il
riesame.