Art. 6. Verifiche successive dell'efficacia degli interventi 1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui e' stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento. 2. La relazione di cui al comma 1 e' inviata al Ministero degli affari esteri, che la trasmette alla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 1995 Il Ministro degli affari esteri AGNELLI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI Il Ministro per i beni culturali e ambientali PAOLUCCI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 Registro n. 1 Esteri, foglio n. 300