Art. 6. 
        Verifiche successive dell'efficacia degli interventi 
 
  1. L'Istituto italiano di cultura o la  rappresentanza  diplomatica
cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige,
entro novanta giorni dalla conclusione  dell'anno  in  cui  e'  stato
versato il premio o il contributo, una  relazione  sull'utilizzazione
della somma concessa,  in  rapporto  alla  situazione  relativa  alla
diffusione della cultura italiana nel territorio di loro  competenza.
L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica  invia
una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti
in Italia per le quali la proposta di premio o contributo  sia  stata
da essi trasmessa  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  presente
regolamento. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e'  inviata  al  Ministero  degli
affari esteri, che la trasmette alla  Commissione  nazionale  per  la
promozione della cultura italiana  all'estero,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al  Ministero  della
pubblica istruzione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e
al  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 7 novembre 1995 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                               AGNELLI 
 
                      p. Il Ministro del tesoro 
                                VEGAS 
 
                Il Ministro della pubblica istruzione 
                              LOMBARDI 
 
            Il Ministro per i beni culturali e ambientali 
                              PAOLUCCI 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
              e della ricerca scientifica e tecnologica 
                               SALVINI 
 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 
  Registro n. 1 Esteri, foglio n. 300