Art. 13.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  somme  disponibili  in  conto  residui  per l'anno 1994 sui
capitoli  7702,  7704  e 7705 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al
31 dicembre 1995.
  2.  Le  somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31
dicembre  1995  sui  capitoli  7501,  7509  e  7510  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, sono
mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.
  3. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario
1994,  sul  capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione,  non impegnate al 31 dicembre 1994,
possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.
  4.  Le  disponibilita'  del capitolo 3958 dello stato di previsione
del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, per l'anno 1994,
nonche'  quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato
di   previsione,   non   impegnate  in  tale  anno,  possono  esserlo
nell'esercizio successivo.
  5.  Le  disponibilita'  in  conto  competenza  ed  in conto residui
iscritte  sul  capitolo  7294 dello stato di previsione del Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  per  gli  anni 1994 e 1995 non
impegnate  entro  il  31  dicembre  1995  possono esserlo entro il 31
dicembre 1996.