Art. 16.
            Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50
             e successive modificazioni ed integrazioni
  1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  il  comando  e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei
qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a
750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione
a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro
tempi  entro  bordo,  o  a  2000 cc. se a motore diesel, comunque con
potenza  superiore  a  30  KW  o  a  40,8 CV, e' necessario essere in
possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.".
  2.  La  lettera  c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio  1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituita dalla seguente:
   "  c)  imbarcazioni  a  motore  aventi  caratteristiche  e potenza
superiori  a  quelle  indicate  all'articolo  18, primo comma, per la
navigazione entro sei miglia dalla costa;".
  3.  La  lettera  d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio  1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituita dalla seguente:
   "  d)  imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite
dalla costa.".
  4.   Non   possono   essere  omologati,  per  la  conduzione  senza
abilitazione,   motori   che,   sulla   base   delle  caratteristiche
costruttive,  sono  capaci  di esprimere una potenza superiore del 30
per  cento  a  quella  per la quale la medesima omologazione e' stata
richiesta.
  5.  Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971,
n.  50,  prima  delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le
seguenti: "Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20".