Art. 16. Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni 1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.". 2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: " c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;". 3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: " d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.". 4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione e' stata richiesta. 5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20".