Art. 20. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno: a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997; b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997; c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 544, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998; d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno. 3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonche' ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potra' essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacita' produttiva annua gia' riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: "decennale" e' sostituita dalla seguente: "dodecennale". 5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 279.