Art. 20.
               Rifinanziamento delle leggi di sostegno
             dell'industria cantieristica ed armatoriale
  1.  Per  consentire  ulteriori  interventi  finalizzati al sostegno
dell'industria  cantieristica  ed  armatoriale con l'attuazione delle
misure  previste  dalla  direttiva  87/167/CEE  del Consiglio, del 26
febbraio  1987,  e  dalla  direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21
dicembre  1990,  sono  autorizzati  nel triennio 1996-1998 i seguenti
ulteriori limiti di impegno:
    a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di
lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
    b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14
giugno  1989,  n.  234,  in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno
1997;
    c)   per   gli  interventi  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge  24  dicembre  1993,  n. 544, convertito dalla legge 22
febbraio  1994,  n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno
1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni
per l'anno 1998;
    d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24
dicembre  1993,  n.  564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132,  in  ragione  di  lire  15.000  milioni per l'anno 1996, di lire
10.000  milioni  per  l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno
1998.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti
e  della navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche
i  limiti  di  impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento
delle   relative  annualita',  comprensive  dell'ammortamento  e  del
relativo  pre-ammortamento  nel  caso di mutui autorizzati secondo il
sistema  di  cui  alla  legge  31  dicembre  1991,  n. 431, a partire
dall'esercizio   finanziario  cui  si  riferisce  ciascun  limite  di
impegno.
  3.  In  attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95
del  Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente
gli  aiuti  alla  costruzione  navale,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge  24  dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio  1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria
navalmeccanica  e  della  ricerca  nel  settore navale sono estese ai
contratti  di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996,
nei  limiti  degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma
1.  In  osservanza  degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo
OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di
concorrenza  nel  settore  della  costruzione  e  riparazione navale,
nonche'  ai  fini  della  pianificazione  della  spesa, la produzione
realizzata  dalle  imprese  navalmeccaniche  potra'  essere assistita
mediante  il  contributo  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 24
dicembre  1993,  n.  564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132,  nei  limiti  della capacita' produttiva annua gia' riconosciuta
alla  data  del  31  dicembre  1995  dall'iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
  4.  All'articolo  2,  comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
343,   la   parola:   "decennale"   e'   sostituita  dalla  seguente:
"dodecennale".
  5.  Alla  copertura  del relativo onere pari a lire 150.000 milioni
per  l'anno  1996,  a  lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire
280.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1998, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1996,
all'uopo   utilizzando   quota   parte  dell'apposito  accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.  Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe
disposizioni  contenute  nell'articolo  2 del decreto-legge 17 maggio
1996, n. 279.