Art. 2. 
  1. L'albo e' costituito da un registro in  cui  sono  iscritti,  in
ordine cronologico rispetto alla data di adozione della  delibera  di
trasformazione  in  persone  giuridiche  private,  gli  enti  di  cui
all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
  2. Il registro consta  di  due  parti,  l'una  generale  e  l'altra
analitica. 
  3. Nella prima parte del registro sono iscritti  gli  enti  con  la
indicazione  della  denominazione  e   della   relativa   natura   di
associazione o fondazione. 
  4. L'iscrizione e' contrassegnata  da  un  numero  d'ordine  ed  e'
accompagnata dall'indicazione  della  data,  delle  pagine  riservate
nella parte analitica allo stesso ente  e  del  volume  in  cui  sono
contenuti l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti. Alla  fine
della parte generale il registro e' munito di una rubrica  alfabetica
contenente la denominazione dell'ente, il numero della pagina in  cui
lo stesso e' iscritto e  il  riferimento  alla  parte  analitica  del
registro. 
  5. Nella seconda parte del registro, distintamente  per  ogni  ente
sono indicati la data dell'atto  costitutivo  e  quella  del  decreto
interministeriale di approvazione dello statuto e dei regolamenti, la
denominazione, il patrimonio, la sede dell'ente e  il  cognome  e  il
nome degli amministratori con la  menzione  di  quelli  ai  quali  e'
attribuita la rappresentanza. 
  6. Nella parte analitica del registro devono  iscriversi  anche  le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,  dopo  che  sono
state approvate dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3,  comma
2, del decreto legislativo n. 509 del 1994,  il  trasferimento  della
sede e  l'istituzione  di  sedi  secondarie,  la  sostituzione  degli
amministratori  con  indicazione  di  quelli  ai  quali   spetta   la
rappresentanza. Sono altresi' iscritti gli  atti  con  cui  gli  enti
deliberano la costituzione di societa' o l'acquisto di partecipazioni
societarie. 
  7.  Sono  inoltre  iscritti  d'ufficio  gli  atti  di  nomina   del
commissario  straordinario  e  del  commissario  liquidatore  di  cui
all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994. 
  8. L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro  deve  essere
adempiuto  degli  amministratori  degli  enti   che   ne   hanno   la
rappresentanza legale nel termine di quindici giorni. 
 
          Note all'art. 2: 
            - L'elenco A allegato al decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509,  individua  gli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza e  assistenza  obbligatorie  da  trasformare  in
          persone giuridiche private, e precisamente: 
              Cassa nazionale di previdenza e assistenza  avvocati  e
          procuratori legale; 
              Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; 
              Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; 
              Cassa nazionale previdenza  e  assistenza  ingegneri  e
          architetti liberi professionisti; 
              Cassa nazionale del notariato; 
              Cassa nazionale previdenza e  assistenza  ragionieri  e
          periti commerciali; 
              Ente  nazionale  di  assistenza  per  gli  agenti  e  i
          rappresentanti di commercio (ENASARCO); 
              Ente nazionale di previdenza  e  assistenza  consulenti
          del lavoro (ENPACL); 
              Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza   medici
          (ENPAM); 
              Ente nazionale di previdenza  e  assistenza  farmacisti
          (ENPAF); 
              Ente nazionale di previdenza  e  assistenza  veterinari
          (ENPAV); 
              Ente nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  gli
          impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); 
              Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese  di
          spedizione e agenzie marittime; 
              Istituto  nazionale  di  previdenza  dirigenti  aziende
          industriali (INPDAI); 
              Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalisti
          italiani (INPGI); 
              Opera nazionale  assistenza  orfani  sanitari  italiani
          (ONAOSI). 
             - Il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.
          509, e' il seguente:  "Nell'esercizio  della  vigilanza  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   di
          concerto con i Ministeri di  cui  al  comma  1,  approva  i
          seguenti atti: 
               a) lo statuto e i  regolamenti,  nonche'  le  relative
          integrazioni o modificazioni; 
               b) le delibere in materia di contributi e prestazioni,
          sempre che la relativa potesta' sia  prevista  dai  singoli
          ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria le  delibere  sono
          adottate sulla base  delle  determinazioni  definite  dalla
          contrattazione collettiva nazionale". 
             - I commi 4, 5 e 6 dell'art.  2  del  D.Lgs.  30  giugno
          1994, n. 509, sono i seguenti: 
             "4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai rendiconti annuali  e  confermato  anche  dal  bilancio
          tecnico di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art.  3,  comma  1,  si  provvede  alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. 
             Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle associazioni e delle fondazioni. 
             5. In caso  di  persistenza  dello  stato  di  disavanzo
          economico e finanziario dopo  tre  anni  dalla  nomina  del
          commissario, ed accertata l'impossibilita' da  parte  dello
          stesso di  poter  provvedere  al  riequilibrio  finanziario
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e'  nominato  un
          commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri
          previsti dalle vigenti norme  in  materia  di  liquidazione
          coatta, in quanto applicabili. 
             6. Nel caso in cui gli organi di  amministrazione  e  di
          rappresentanza  si   rendessero   responsabili   di   gravi
          violazioni  di  leggi  afferenti   la   corretta   gestione
          dell'associazione  o  della  fondazione,  il  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un  commissario
          straordinario con il compito di salvaguardare  la  corretta
          gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,
          avvia  e  conclude  la   procedura   per   rieleggere   gli
          amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto  dallo
          statuto".