Art. 2. 1. L'albo e' costituito da un registro in cui sono iscritti, in ordine cronologico rispetto alla data di adozione della delibera di trasformazione in persone giuridiche private, gli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. 3. Nella prima parte del registro sono iscritti gli enti con la indicazione della denominazione e della relativa natura di associazione o fondazione. 4. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica allo stesso ente e del volume in cui sono contenuti l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione dell'ente, il numero della pagina in cui lo stesso e' iscritto e il riferimento alla parte analitica del registro. 5. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni ente sono indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto interministeriale di approvazione dello statuto e dei regolamenti, la denominazione, il patrimonio, la sede dell'ente e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza. 6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresi' iscritti gli atti con cui gli enti deliberano la costituzione di societa' o l'acquisto di partecipazioni societarie. 7. Sono inoltre iscritti d'ufficio gli atti di nomina del commissario straordinario e del commissario liquidatore di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994. 8. L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro deve essere adempiuto degli amministratori degli enti che ne hanno la rappresentanza legale nel termine di quindici giorni.
Note all'art. 2: - L'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, individua gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private, e precisamente: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legale; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). - Il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e' il seguente: "Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale". - I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, sono i seguenti: "4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di leggi afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto".