Art. 7. 
        Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche 
 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "Non    e'    altresi'    considerata    pubblica     l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione  dell'opera  nell'ambito  normale  dei
centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti,
nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinata ai soli
soci ed invitati e  sempre  che  non  venga  effettuata  a  scopo  di
lucro.".