Art. 9.
            Durata della protezione del diritto d'autore

  1.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "E' altresi' elevato a
cinquanta  anni  il  termine  di durata di protezione dei diritti dei
produttori  di  opere  cinematografiche  o  audiovisive o sequenze di
immagini  in  movimento  di  cui  al  titolo II, capo 1-bis, previsto
dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.".
  2.  Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sempreche' per effetto
dell'applicazione  di tali termini, detti opere e diritti ricadano in
protezione alla data del 29 giugno 1995.".
  3.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
legge  6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno
1995.
  4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
le  parole:  "anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29
giugno 1995".
  5.  La  disciplina  prevista  negli  articoli  da 2 a 5 del decreto
legislativo  luogotenenziale  20 luglio 1945, n. 440, si estende alle
opere  ed  ai  diritti  la cui protezione e' ripristinata a norma del
comma  2  dell'articolo  17  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la
comunicazione   di   cui   all'articolo  5  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  20  luglio  1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto. Ai fini
dell'applicazione  della  disciplina  prevista  dal presente comma e'
cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.