Art. 9. Durata della protezione del diritto d'autore 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.". 2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sempreche' per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995. 4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995". 5. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.