Art. 3.
                      Azione di responsabilita'
  1.  All'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica  e'
personale  e  limitata  ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o
colpa  grave.  Essa  si  estende  agli  eredi  nei  casi  di illecito
arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso
in  cinque  anni,  decorrenti  dalla  data in cui si e' verificato il
fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta.";
    c)   dopo   il  comma  2-bis,  introdotto  dall'articolo  12  del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, e' aggiunto il seguente:
  "2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il
31  dicembre  1998,  ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi
del decennio.".
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio  1994,  n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si
applicano anche ai giudizi in corso.