Art. 7.
                   Referendari e primi referendari
  1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile
1988,   n.  117,  continua  ad  applicarsi  ai  referendari  e  primi
referendari  della  Corte  dei  conti  in  servizio  alla data del 31
dicembre  1993  e  non  modifica  l'ordine di anzianita' del medesimo
personale.
  2.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
lire  160  milioni  per  l'anno  1995  e  in  lire 40 milioni annui a
decorrere  dal  1996,  si  provvede  a carico del capitolo 1275 dello
stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.