Art. 8.
                   Poteri del Segretario generale
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  1.  Il  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  e'  responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della
legge  23  agosto  1988,  n. 400, non attribuite ad un Ministro senza
portafoglio  o  delegate  al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  e  adotta, anche delegando i relativi
poteri,  tutti  i provvedimenti occorrenti, fatti salvi quelli che la
legge  stessa  espressamente  riserva al Presidente del Consiglio dei
Ministri.