Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e adotta, anche delegando i relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, fatti salvi quelli che la legge stessa espressamente riserva al Presidente del Consiglio dei Ministri.