IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di trattamento economico di  ufficiali  delle
Forze armate e di polizia ad ordinamento civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
  Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
  delle finanze e del tesoro e del bilancio  e  della  programmazione
  economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 giugno 1995  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi
equivalenti delle Forze armate e'  attribuito,  in  sostituzione  del
trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui  all'articolo  1,
comma  1,  della  legge  8  agosto  1990,  n.  231,  il   trattamento
stipendiale corrispondente al IX  livello  retributivo  nella  misura
annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non  e'  cumulabile  con
quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge
n. 231 del 1990.