Art. 9.
             Devoluzione erariale delle maggiori entrate

  1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario
e  concorrono  alla  copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico,   nonche'   alla  realizzazione  delle  linee  di  politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio  assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  definite,  ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal presente articolo.