Art. 11.
  1.  Qualora venga confermata la peste suina classica in un macello,
il veterinario ufficiale dispone che:
    a)   tutti   i   suini   presenti  nel  macello  siano  abbattuti
immediatamente;
    b)  le  carcasse  e le frattaglie dei suini infetti o contaminati
vengano  distrutte  sotto  controllo ufficiale, in modo da evitare il
rischio di propagazione del virus della peste suina classica;
    c)  le  operazioni  di  pulizia  e disinfezione dei locali, delle
attrezzature  e  dei  veicoli  siano  attuate secondo le istruzioni e
sotto il controllo del veterinario ufficiale;
    d) venga eseguita l'indagine epidemiologica;
    e)  non  vengano  introdotti  suini nel macello per un periodo di
almeno ventiquattro ore dal completamento delle operazioni di pulizia
e disinfezione di cui alla lettera c).