Art. 11. 1. Qualora venga confermata la peste suina classica in un macello, il veterinario ufficiale dispone che: a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente; b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti o contaminati vengano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della peste suina classica; c) le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e dei veicoli siano attuate secondo le istruzioni e sotto il controllo del veterinario ufficiale; d) venga eseguita l'indagine epidemiologica; e) non vengano introdotti suini nel macello per un periodo di almeno ventiquattro ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera c).