Art. 13. 1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica. 2. La manipolazione del virus della peste suina classica a scopo di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini e' autorizzata esclusivamente in stabilimenti e laboratori riconosciuti. 3. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la peste suina classica avvengono sotto controllo ufficiale e secondo le modalita' stabilite dal Ministero della sanita'. 4. In deroga al comma I, qualora la peste suina classica presenti un carattere di eccezionale gravita' e tenda a diffondersi in forma epizootica, il Ministero della sanita' puo' presentare alla Commissione europea un piano di emergenza contro la malattia, contenente i seguenti elementi: a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione d'emergenza; b) l'estensione dell'area territoriale in cui sara' effettuata la vaccinazione d'emergenza; c) il numero approssimato e le categorie di suini da vaccinare; d) il vaccino da utilizzare; e) la durata della campagna di vaccinazione; f) la identificazione e la registrazione dei suini vaccinati; g) la disciplina dello spostamento dei suini e dei loro prodotti; h) altri elementi utili in relazione allo stato di emergenza. 5. Nel caso si faccia ricorso alla vaccinazione antipestosa di emergenza di cui al comma 4: a) nessun suino vivo puo' uscire dalla zona di vaccinazione se non per essere condotto, per l'immediato abbattimento, in un macello designato dall'autorita' competente situato nella zona di vaccinazione o, in mancanza, nelle immediate vicinanze; b) le carni fresche ottenute dai suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione antipestosa d'emergenza devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano durante tutto il periodo della campagna di vaccinazione antipestosa di emergenza e per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata; prima che scadano i sei mesi, il Ministero della sanita' adotta le misure stabilite in sede comunitaria, concernenti: a) il divieto di uscita dall'azienda dei suini sierologicamente positivi se non per essere immediatamente macellati; b) il divieto di uscita dall'azienda di origine dei suinetti nati da scrofe sierologiamente positive se non per essere trasportati: 1) in un macello per essere immediatamente macellati; 2) in un'azienda designata dall'autorita' competente, dalla quale saranno trasportati direttamente al macello; 3) in un'azienda dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, all'esame sierologico per la presenza di anticorpi della peste suina classica; c) la produzione, l'imballaggio, la distribuzione e l'entita' delle scorte di vaccini contro la peste suina classica.