Art. 13.
 1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica.
2. La manipolazione del virus della peste suina classica a scopo di
ricerca,   diagnosi   o   produzione   di   vaccini   e'  autorizzata
esclusivamente in stabilimenti e laboratori riconosciuti.
  3. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di
vaccini  contro  la  peste  suina  classica avvengono sotto controllo
ufficiale  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Ministero della
sanita'.
  4.  In  deroga al comma I, qualora la peste suina classica presenti
un  carattere  di eccezionale gravita' e tenda a diffondersi in forma
epizootica,   il   Ministero   della  sanita'  puo'  presentare  alla
Commissione  europea  un  piano  di  emergenza  contro  la  malattia,
contenente i seguenti elementi:
    a)  la  situazione  della malattia che giustifica la richiesta di
vaccinazione d'emergenza;
    b) l'estensione dell'area territoriale in cui sara' effettuata la
vaccinazione d'emergenza;
    c) il numero approssimato e le categorie di suini da vaccinare;
    d) il vaccino da utilizzare;
    e) la durata della campagna di vaccinazione;
    f) la identificazione e la registrazione dei suini vaccinati;
    g) la disciplina dello spostamento dei suini e dei loro prodotti;
    h) altri elementi utili in relazione allo stato di emergenza.
  5.  Nel  caso  si  faccia  ricorso alla vaccinazione antipestosa di
emergenza di cui al comma 4:
    a)  nessun  suino  vivo puo' uscire dalla zona di vaccinazione se
non  per essere condotto, per l'immediato abbattimento, in un macello
designato   dall'autorita'   competente   situato   nella   zona   di
vaccinazione o, in mancanza, nelle immediate vicinanze;
    b)  le  carni  fresche  ottenute  dai  suini vaccinati durante la
campagna  di vaccinazione antipestosa d'emergenza devono riportare la
bollatura  speciale  prevista  dalle  norme  di  polizia sanitaria in
materia di scambi di carni fresche.
  6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano durante tutto il
periodo della campagna di vaccinazione antipestosa di emergenza e per
almeno   sei   mesi   dopo   il  completamento  delle  operazioni  di
vaccinazione nella zona interessata; prima che scadano i sei mesi, il
Ministero   della   sanita'   adotta  le  misure  stabilite  in  sede
comunitaria, concernenti:
    a)  il  divieto di uscita dall'azienda dei suini sierologicamente
positivi se non per essere immediatamente macellati;
    b) il divieto di uscita dall'azienda di origine dei suinetti nati
da scrofe sierologiamente positive se non per essere trasportati:
    1) in un macello per essere immediatamente macellati;
    2) in un'azienda designata dall'autorita' competente, dalla quale
saranno trasportati direttamente al macello;
    3)   in  un'azienda  dopo  essere  stati  sottoposti,  con  esito
negativo,  all'esame  sierologico  per la presenza di anticorpi della
peste suina classica;
    c)  la  produzione,  l'imballaggio,  la distribuzione e l'entita'
delle scorte di vaccini contro la peste suina classica.