Art. 15.
  1.  Il  Ministero  della  sanita'  elabora,  sulla base dei criteri
previsti  nell'allegato  C  al  regolamento  emanato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  1  marzo  1992  n.  229,  un  piano di
emergenza  contenente le misure applicabili in caso di comparsa della
peste  suina  classica  e  lo  sottopone,  per  l'approvazione  e  le
eventuali modifiche, alla Commissiopne europea.
  2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1 deve permettere l'accesso agli
edifici,  alle  attrezzature,  al  personale  e  a  tutti  gli  altri
materiali  necessario  per  una rapida ed efficace eradicazione della
malattia  nonche'  il  fabbisogno  di vaccino ritenuto necessario per
l'eventualita' di una vaccinazione di urgenza.
  3.  Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  a  cura  del
Ministero della sanita'.