Art. 15. 1. Il Ministero della sanita' elabora, sulla base dei criteri previsti nell'allegato C al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992 n. 229, un piano di emergenza contenente le misure applicabili in caso di comparsa della peste suina classica e lo sottopone, per l'approvazione e le eventuali modifiche, alla Commissiopne europea. 2. Il piano di cui al comma 1 deve permettere l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessario per una rapida ed efficace eradicazione della malattia nonche' il fabbisogno di vaccino ritenuto necessario per l'eventualita' di una vaccinazione di urgenza. 3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.