Art. 16. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 7, 10, comma 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonche' quelle di cui agli allegati I, II e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, cessano di avere efficacia. 2. Le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, valgono anche per i termini utilizzati nel decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427. 3. I riferimenti agli allegati I, II e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, si intendono effettuati rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996 Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 12