Art. 16.
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 7, 10, comma 6,
11,  12,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonche' quelle di cui agli
allegati  I,  II  e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n.
427, cessano di avere efficacia.
  2. Le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, valgono anche per
i  termini  utilizzati  nel  decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n.
427.
  3.   I   riferimenti  agli  allegati  I,  II  e  III,  del  decreto
ministeriale  18  ottobre  1991,  n.  427,  si  intendono  effettuati
rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della    programmazione   economica
                                  incaricato   per  il  coordinamento
                                  delle politiche dell'Unione europea
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
  Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 12