Art. 2.
  1.  Il ripopolamento dell'azienda in cui si e' manifestata la peste
suina classica si effettua secondo le seguenti modalita':
    a)   se   si   tratta   di  allevamento  all'aperto,  inizia  con
l'introduzione  di  suinetti sentinella che, previo esame sierologico
con  esito  negativo  per  la ricerca degli anticorpi del virus della
peste  suina  classica sono distribuiti conformemente alle condizioni
stabilite dall'autorita' competente sull'intero allevamento infetto e
successivamente  sottoposti  ad esame sierologico dopo ventuno e dopo
quarantadue   giorni   dall'introduzione   per  rilevare  l'eventuale
presenza di anticorpi pestosi; si procede poi al ripopolamento totale
dell'allevamento  se  in nessuno dei suinetti e' stata riscontrata la
presenza  di  anticorpi  del  virus  della peste suina classica e non
appena  sono  disponibili  i  risultati  del  secondo esame con esito
negativo;
    b)  nelle  altre  forme  di  allevamento, avviene o come indicato
nella lettera a), o nel seguente modo:
    1)  tutti  i  suini  vengono introdotti in un periodo di tempo di
otto  giorni;  essi  devono  provenire da aziende situate al di fuori
della  zona  assoggettate  a  misure di polizia veterinaria contro la
peste suina classica;
    2)  nessun  suino  deve  lasciare  l'azienda  per  un  periodo di
sessanta giorni dopo l'arrivo degli ultimi capi;
    3) tutti i suini devono essere sottoposti ad un esame sierologico
conformemente  agli  allegati  I  e  IV  non oltre trenta giorni dopo
l'arrivo degli ultimi suini.
 
          Nota all'art. 20:
             - Per quanto concerne il D.Lgs. 8 febbraio 1954, n. 320,
          vedi nelle note alle premesse.