Art. 2. 1. Il ripopolamento dell'azienda in cui si e' manifestata la peste suina classica si effettua secondo le seguenti modalita': a) se si tratta di allevamento all'aperto, inizia con l'introduzione di suinetti sentinella che, previo esame sierologico con esito negativo per la ricerca degli anticorpi del virus della peste suina classica sono distribuiti conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente sull'intero allevamento infetto e successivamente sottoposti ad esame sierologico dopo ventuno e dopo quarantadue giorni dall'introduzione per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi pestosi; si procede poi al ripopolamento totale dell'allevamento se in nessuno dei suinetti e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica e non appena sono disponibili i risultati del secondo esame con esito negativo; b) nelle altre forme di allevamento, avviene o come indicato nella lettera a), o nel seguente modo: 1) tutti i suini vengono introdotti in un periodo di tempo di otto giorni; essi devono provenire da aziende situate al di fuori della zona assoggettate a misure di polizia veterinaria contro la peste suina classica; 2) nessun suino deve lasciare l'azienda per un periodo di sessanta giorni dopo l'arrivo degli ultimi capi; 3) tutti i suini devono essere sottoposti ad un esame sierologico conformemente agli allegati I e IV non oltre trenta giorni dopo l'arrivo degli ultimi suini.
Nota all'art. 20: - Per quanto concerne il D.Lgs. 8 febbraio 1954, n. 320, vedi nelle note alle premesse.