Art. 4. 1. Qualora da aziende assoggettate a vigilanza ufficiale sia stata autorizzata l'uscita per la macellazione di suini diversi da quelli che hanno provocato l'adozione della vigilanza ufficiale, l'autorita' competente garantisce che il trasporto e la macellazione avvengano nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera f), punto 1), e che le carni ottenute da detti suini soddisfino le condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera g).