Art. 4.
  1.  Qualora da aziende assoggettate a vigilanza ufficiale sia stata
autorizzata  l'uscita  per la macellazione di suini diversi da quelli
che hanno provocato l'adozione della vigilanza ufficiale, l'autorita'
competente  garantisce  che  il trasporto e la macellazione avvengano
nel  rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera
f),  punto  1),  e che le carni ottenute da detti suini soddisfino le
condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera g).