Art. 5. 1. L'autorita' competente, appena la diagnosi di peste suina classica e' stata ufficialmente confermata, istituisce intorno al focolaio la zona di protezione per un raggio di almeno tre chilometri e la zona di sorveglianza per un raggio di almeno dieci chilometri. 2. Nella delimitazione delle zone di cui al comma 1, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti elementi: a) risultati delle indagini epidemiologiche; b) prove sierologiche disponibili; c) situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali; d) ubicazione e vicinanza delle aziende; e) modalita' di commercializzazione dei suini d'allevamento e da macello e disponibilita' di macelli; f) mezzi di controllo e tipo delle misure di controllo applicate, indipendentemente dal fatto che l'abbattimento venga o meno effettuato nei locali infetti. 3. Se una delle zone di cui al comma 1 include parte del territorio di altri Stati membri, l'autorita' competente collabora per la delimitazione di dette zone con le autorita' competenti dello Stato membro interessato. 4. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure: a) censimento di tutte le aziende esistenti, con apposizione di tabelle indicanti la presenza della malattia ai limiti della zona stessa, nonche' sulla porta di ogni ricovero infetto situato entro detta zona; le aziende sono ispezionate da un veterinario ufficiale, al piu' tardi, entro sette giorni dalla delimitazione della zona; b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; il Ministero della sanita', tuttavia, puo' chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti ad un macello situato in detta zona; c) divieto di uscita dall'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione o da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite e debitamente ispezionati, di mezzi, veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella zona di protezione; d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di introduzione e di uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie; e) denuncia di tutti i suini dell'azienda morti o malati, al veterinario ufficiale, che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza della malattia; f) divieto di uscita dei suini dall'azienda durante i ventuno giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta; trascorso tale termine puo' essere autorizzata l'uscita di suini, assicurandosi che mezzi e attrezzature utilizzati siano puliti, lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto, per essere trasportati direttamente: 1) in un macello designato dall'autorita' competente, situato possibilmente nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che: a) il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad ispezione tutti i suini dell'azienda; b) i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo; c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalita' prescritte per la loro identificazione; d) il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale che informa immediatamente il veterinario ufficialedel macello di destinazione. All'arrivo i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri; durante le visite ante e post mortem il veterinario ufficiale controlla che gli animali non presentino sintomi clinici o lesioni sospette riferibili alla malattia; 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che: a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria; b) suini da trasportare siano stati sottoposti all'esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo; c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalita' prescritte per la loro identificazione; g) le carni fresche dei suini macellati ai sensi della lettera f), punto 1), destinate al consumo umano devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorita' sanitaria competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia, il Ministero della sanita', puo' rivolgere motivata richiesta alla Commissione europea per l'adozione di misure particolari riguardanti la bollatura delle carni, la successiva utilizzazione e la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento; 5. L'applicazione delle misure di cui al comma 4 nella zona di protezione e' mantenuta almeno fino al momento in cui: a) sono state completate le prescritte misure di pulizia e disinfezioni; b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti: 1) ad un esame clinico che permetta di escludere la presenza della peste suina classica; 2) ad un esame sierologico effettuato conformemente agli allegati I e IV con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina classica. 6. Gli esami di cui al comma 5, lettera b) non possono essere effettuati prima che siano trascorsi trenta giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 5, lettera a).