Art. 5.
  1.  L'autorita'  competente,  appena  la  diagnosi  di  peste suina
classica  e'  stata  ufficialmente  confermata, istituisce intorno al
focolaio la zona di protezione per un raggio di almeno tre chilometri
e la zona di sorveglianza per un raggio di almeno dieci chilometri.
  2.  Nella  delimitazione  delle zone di cui al comma 1, l'autorita'
competente tiene conto dei seguenti elementi:
    a) risultati delle indagini epidemiologiche;
    b) prove sierologiche disponibili;
    c)   situazione  geografica,  con  particolare  riferimento  alle
barriere naturali;
    d) ubicazione e vicinanza delle aziende;
    e)  modalita' di commercializzazione dei suini d'allevamento e da
macello e disponibilita' di macelli;
    f) mezzi di controllo e tipo delle misure di controllo applicate,
indipendentemente   dal   fatto   che  l'abbattimento  venga  o  meno
effettuato nei locali infetti.
  3. Se una delle zone di cui al comma 1 include parte del territorio
di  altri  Stati  membri,  l'autorita'  competente  collabora  per la
delimitazione  di  dette zone con le autorita' competenti dello Stato
membro interessato.
  4. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
    a)  censimento  di tutte le aziende esistenti, con apposizione di
tabelle  indicanti  la  presenza  della malattia ai limiti della zona
stessa, nonche' sulla porta di ogni
ricovero   infetto   situato   entro  detta  zona;  le  aziende  sono
ispezionate  da  un veterinario ufficiale, al piu' tardi, entro sette
giorni dalla delimitazione della zona;
    b)  divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade
pubbliche  o  private  ad eccezione del trasporto su autostrada o per
ferrovia  a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico
o  soste;  il  Ministero  della sanita', tuttavia, puo' chiedere alla
Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per suini da
macello  provenienti  dall'esterno della zona di protezione e diretti
ad un macello situato in detta zona;
    c)   divieto   di  uscita  dall'azienda  ubicata  nella  zona  di
protezione,  dalla  zona  di  protezione o da un macello, se non sono
stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite
e debitamente ispezionati, di mezzi, veicoli e attrezzature impiegati
per  il  trasporto  di  suini,  di  altro  bestiame  o  di  materiale
suscettibile   di   essere  contaminato,  utilizzati  nella  zona  di
protezione;
    d)  divieto,  salvo  autorizzazione dell'autorita' competente, di
introduzione  e  di uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra
specie;
    e)  denuncia  di  tutti  i  suini dell'azienda morti o malati, al
veterinario  ufficiale,  che  effettua  tutti gli esami necessari per
accertare la presenza della malattia;
    f)  divieto  di  uscita  dei suini dall'azienda durante i ventuno
giorni  successivi  al  completamento  delle  operazioni di pulizia e
disinfezione dell'azienda infetta; trascorso tale termine puo' essere
autorizzata l'uscita di suini, assicurandosi che mezzi e attrezzature
utilizzati  siano  puliti,  lavati  e  disinfettati prima e dopo ogni
trasporto, per essere trasportati direttamente:
    1)  in  un  macello  designato dall'autorita' competente, situato
possibilmente  nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza,
a condizione che:
      a) il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad ispezione tutti
i suini dell'azienda;
      b)  i  suini  destinati al macello siano stati sottoposti ad un
esame   clinico,  compreso  il  rilievo  termometrico  su  un  numero
statisticamente rappresentativo;
      c)  tutti  i  suini  risultino  contrassegnati con le modalita'
prescritte per la loro identificazione;
      d)  il  trasporto  sia  effettuato con mezzi sigillati sotto la
responsabilita'  del veterinario ufficiale che informa immediatamente
il  veterinario  ufficialedel  macello  di destinazione. All'arrivo i
suini  vengono isolati e macellati separatamente dagli altri; durante
le  visite  ante e post mortem il veterinario ufficiale controlla che
gli  animali  non  presentino  sintomi  clinici  o  lesioni  sospette
riferibili alla malattia;
    3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona
di protezione a condizione che:
      a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a
visita veterinaria;
      b)  suini  da  trasportare  siano  stati  sottoposti  all'esame
clinico,    compreso   il   rilievo   termometrico   su   un   numero
statisticamente rappresentativo;
      c)  tutti  i  suini  risultino  contrassegnati con le modalita'
prescritte per la loro identificazione;
    g)  le  carni  fresche dei suini macellati ai sensi della lettera
f),  punto  1),  destinate  al  consumo  umano  devono  riportare  la
bollatura  speciale  prevista  dalle  norme  di  polizia sanitaria in
materia  di  scambi  di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei
trattamenti  previsti  dalle norme di polizia sanitaria in materia di
scambi  di  prodotti  a  base  di  carne.  Il trattamento deve essere
effettuato  in  uno  stabilimento  designato dall'autorita' sanitaria
competente,  dove  le carni devono essere trasportate con autoveicolo
riconosciuto  idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia,
il  Ministero  della  sanita', puo' rivolgere motivata richiesta alla
Commissione  europea per l'adozione di misure particolari riguardanti
la   bollatura   delle   carni,  la  successiva  utilizzazione  e  la
destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento;
  5.  L'applicazione  delle  misure  di  cui al comma 4 nella zona di
protezione e' mantenuta almeno fino al momento in cui:
    a)  sono  state  completate  le  prescritte  misure  di pulizia e
disinfezioni;
   b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti:
    1)  ad  un  esame  clinico  che permetta di escludere la presenza
della peste suina classica;
    2) ad un esame sierologico effettuato conformemente agli allegati
I  e  IV con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina
classica.
  6.  Gli  esami  di  cui  al  comma 5, lettera b) non possono essere
effettuati  prima che siano trascorsi trenta giorni dal completamento
delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 5, lettera
a).