Art. 10. 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Organi tecnici regionali) . - 1. Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attivita' industriali di cui all'articolo 4. 2. Ai fini dell'espletamento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale e' integrato da: a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia ancora costituita, un esperto dell'ANPA; b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente; c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente; d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilita' delle attivita' rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni; e) un funzionario dell'unita' sanitaria locale o amministrazione corrispondente; f) un funzionario dell'Amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attivita' soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche. 3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il comitato tecnico regionale o intergionale adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti. Il comitato tecnico regionale o interregionale puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.".