Art. 21.
  1.  I  fabbricanti  che  abbiano  gia'  provveduto  all'invio della
notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.  175,  secondo  le disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, trasmettono, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la scheda di informazione, prevista all'articolo 6,
comma  3, al Ministero dell'ambiente nonche' alla regione o provincia
autonoma territorialmente competente, al comitato tecnico regionale o
interregionale e al sindaco.
  2. Per l'avvio delle istruttorie relative alle notifiche effettuate
anteriormente  alla  data  dell'11  gennaio 1994, per le quali non e'
stato    nominato   il   responsabile   dell'istruttoria   ai   sensi
dell'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988, i comitati tecnici regionali o interregionali procedono con
propria programmazione.
  3. Il responsabile di istruttoria, ove gia' nominato ai sensi delle
previgenti  disposizioni,  trasmette  tutti  gli atti e i pareri gia'
acquisiti  al  comitato tecnico regionale o interregionale e completa
l'istruttoria  partecipando  alle  riunioni del comitato ai soli fini
dell'espletamento  della  stessa. Al responsabile di istruttoria gia'
nominato  si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della
legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie gia' completate alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si  dispone in
conformita' alla previgente disciplina.
  4.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito
dall'articolo  13  del  presente decreto, in quanto compatibili, ed i
termini  ivi previsti decorrono dalla data di ricezione degli atti al
comitato tecnico regionale o interregionale.
  5.  Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilita' rilasciati, prima
della  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
  6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le
funzioni  assegnate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio  1988,  n.  175,  e  successive  modificazioni, ai prefetti si
intendono riferite al presidente della giunta provinciale.