Art. 2.
  1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di
rotazione,  con  i  rapporti  di  dipendenza operanti nell'ambito del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  in  ragione  della funzione
esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale
di  divisione  dell'Arma  dei  carabinieri o un generale di divisione
della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore.".
  2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  36,  il  numero  4) del comma 5, lettera a), e'
soppresso;
    b) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i
brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma
non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta'
delle  rispettive  aliquote,  sono  inquadrati,  a  decorrere  dal  1
settembre   1995,   nel  ruolo  degli  ispettori  con  il  grado  di,
rispettivamente,  maresciallo  aiutante  e  maresciallo capo, secondo
l'ordine  del  ruolo  di  provenienza,  previo  giudizio di idoneita'
espresso   dalla   commissione   permanente  di  avanzamento  di  cui
all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.".
  3.  Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e
della  Guardia  di  finanza,  oltre  a  quanto  previsto  nei decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli
anni  per  i  quali  gli  interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti
per  effetto  di  condanne  penali  o di sospensioni dal servizio per
motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
  4.  La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  e' sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.