Art. 3.
  1.    In   relazione   agli   impegni   derivanti   dall'attuazione
dell'articolo   1,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'
autorizzata,  fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei
posti  disponibili  nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di  Stato,  nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31
dicembre    1995,    utilizzando    la   graduatoria   degli   idonei
dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta
unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3
luglio 1990.
  2.  Per  assicurare  la  continuita' del reclutamento degli allievi
agenti  della  Polizia  di  Stato,  l'Amministrazione  della pubblica
sicurezza  e'  altresi'  autorizzata a provvedere con le procedure di
cui  all'articolo  2,  commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n.
150,  fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli
arruolamenti  sono  banditi  per i posti da coprire mediante pubblici
concorsi  che  si  rendono  disponibili  a  decorrere dal 31 dicembre
dell'anno  successivo  a quello di pubblicazione di ciascun bando. La
graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai
fini   del  reclutamento,  fino  all'approvazione  della  graduatoria
relativa  ai  candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per
non  oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in
quanto  applicabili  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  previsto  dall'articolo  59 della legge 1 aprile 1981, n.
121.
  3.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto
1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia
di  Stato,  e'  fissato  al  31  dicembre  1997;  i cicli di corso di
aggiornamento  professionale  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, del
medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite
in   attuazione   del  predetto  decreto-legge,  tenuto  conto  delle
disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.
  4.  Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   18   maggio   1995,  n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31
dicembre  1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo
1  e  limitatamente  alle vacanze determinatesi fino alla stessa data
del  31  dicembre  1997,  il  Ministero dell'interno e' autorizzato a
provvedere,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  funzionamento degli
uffici   dell'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza,  mediante
pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni  vigenti,  anche con le modalita' indicate dall'articolo
103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.