Art. 3. 1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990. 2. Per assicurare la continuita' del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' altresi' autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, e' fissato al 31 dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione. 4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalita' indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.