Art. 9.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TURCO, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  VISCO, Ministro delle finanze
                                  CIAMPI,  Ministro  del tesoro e del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: FLICK