Art. 2. Servizio di traduzione dei detenuti 1. Le modalita' per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996. 2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, e' autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attivita' di progettazione ed esecuzione delle opere e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3". Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "a norma dell'articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 7". Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "al presente decreto". Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: "al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5". Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: "per un massimo di due anni;" e le parole: "ai fini dell'ammissione allo scrutinio" sono inserite le parole: "per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo,".