Art. 2.
                 Servizio di traduzione dei detenuti
  1. Le modalita' per la graduale cessione del servizio di traduzione
dei  detenuti  e  degli  internati  dall'Arma dei carabinieri e dalla
Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con
uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e della difesa, entro il 31
dicembre 1996.
  2.    Per   la   realizzazione   delle   opere   finalizzate   alla
predisposizione  negli  istituti  penitenziari  delle strutture e dei
servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni
dei   detenuti   e   all'alloggiamento  del  relativo  personale,  e'
autorizzata  la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996,
1997 e 1998, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia,
ai   fini   di   assicurare   alla   competente   Direzione  generale
dell'edilizia  statale  e  servizi  speciali  presso il Ministero dei
lavori  pubblici  il supporto tecnico nell'attivita' di progettazione
ed  esecuzione  delle  opere  e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre  1997,  del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo
36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
  3.  Nell'articolo  7,  comma  4,  del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  200,  le  parole:  "commi  1  e  2"  sono sostituite dalle
seguenti:  "commi  2  e 3". Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  200, le parole: "a norma
dell'articolo   2,"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "a  norma
dell'articolo  7". Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  200,  le  parole: "al presente capo" sono sostituite dalle
seguenti:  "al  presente  decreto".  Nell'articolo  45,  comma 1, del
decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: "al comma 6"
sono  sostituite dalle seguenti: "al comma 5". Nell'articolo 8, comma
4,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 200, tra le parole:
"per  un  massimo di due anni;" e le parole: "ai fini dell'ammissione
allo  scrutinio" sono inserite le parole: "per il personale di cui al
comma 1, lettera d), del presente articolo,".