Art. 3. Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano, per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare agli uffici giudiziari nei territori delle regioni Sicilia e Calabria, per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonche' per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi negli anzidetti edifici. 2. La scelta degli appaltatori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, di competenza dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Sicilia e la Calabria e' effettuata, previa acquisizione di offerte da parte di almeno cinque ditte, a trattativa privata. Il contratto stipulato con l'aggiudicatario puo' comprendere sia la progettazione che l'esecuzione delle opere. La scelta dei fornitori di beni e servizi di cui al detto comma 1 e' effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia.