Art. 3.
          Accelerazione delle procedure in tema di appalti
                       per edifici giudiziari
  1.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto  1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593,
si  applicano,  per  la  durata  di  mesi  ventiquattro dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  agli  interventi per la
realizzazione,   la   ristrutturazione  e  l'adattamento  di  edifici
demaniali  destinati  o  da  destinare  agli  uffici  giudiziari  nei
territori  delle  regioni Sicilia e Calabria, per la installazione di
sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonche' per la
fornitura  di  dotazioni  strumentali  e  di  servizi negli anzidetti
edifici.
  2.  La  scelta  degli  appaltatori per la realizzazione delle opere
pubbliche  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  dei provveditorati
regionali  alle  opere  pubbliche  della  Sicilia  e  la  Calabria e'
effettuata,  previa acquisizione di offerte da parte di almeno cinque
ditte,   a   trattativa   privata.   Il   contratto   stipulato   con
l'aggiudicatario   puo'   comprendere   sia   la   progettazione  che
l'esecuzione  delle  opere. La scelta dei fornitori di beni e servizi
di cui al detto comma 1 e' effettuata a trattativa privata a cura del
Ministero di grazia e giustizia.