Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
relativamente all'assunzione del personale maschile, valutato in lire
21.391  milioni  per  l'anno  1995, in lire 55.333 milioni per l'anno
1996  e  in  lire  54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a
carico  degli  stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero
di  grazia  e  giustizia  -  capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per
l'anno  1995  e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli
degli   esercizi  successivi;  capitoli  1999,  2000,  2009  e  2083,
rispettivamente,  per  lire  3.838  milioni, lire 3.340 milioni, lire
1.253  milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per
lire  400  milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo
2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.
  2.  All'onere  relativo  all'assunzione  del  personale  femminile,
valutato  in  lire  1.794  milioni  per  l'anno  1996 e in lire 9.548
milioni   a   decorrere   dall'anno   1997,   si   provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero di
grazia e giustizia.
  3.  All'onere  relativo  all'attuazione  dell'articolo  2, comma 2,
valutato  complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in
lire  27.379  milioni  per  l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per
l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e
lire  379  milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto
a  lire  27.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero di
grazia e giustizia.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.