Art. 10.
             Finanziamento per lavori socialmente utili
                 nelle aree napoletana e palermitana
  1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui  all'articolo  4,  comma  8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 105.000 milioni a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a
favore  del  comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed
il   comune   di  Palermo  sono  tenuti  a  trasmettere  al  Ministro
dell'interno  una  relazione  sugli  specifici  programmi di lavoro e
sulle  opere  pubbliche  che  saranno  intrapresi per l'anno 1996; il
Ministro  dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
  2.  L'erogazione  del  contributo  agli  enti  di cui al comma 1 e'
effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna
al  50  per  cento  dello stanziamento. La prima somma verra' erogata
entro  il  mese  di  febbraio,  la seconda verra' erogata nel mese di
settembre,  previa  presentazione  della  relazione  sugli  specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
pari  a  lire  150.000  milioni per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per lo stesso
1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.