Art. 10. Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana 1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 e' effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verra' erogata entro il mese di febbraio, la seconda verra' erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.