Art. 11. Copertura finanziaria 1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.