Art. 11.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  di  lire  400.000  milioni per l'anno 1996 e di lire
5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi
1,  5,  6  e  12,  e  all'articolo  3,  comma 1, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'interno.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni di
bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.