Art. 12. Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo. 1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalita' indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti pubblici nonche' di societa' e organismi privati. 2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche e' autorizzata, altresi', la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilita' speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilita' speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.