Art. 12.
Ulteriori    interventi   per   lo   svolgimento   della   Conferenza
   intergovernativa  dei  Paesi  dell'Unione  europea e del Consiglio
   europeo.
  1.  La  deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12
gennaio  1996,  n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei
Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita
anche  alle  disposizioni  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni; i commi 2 e seguenti del
medesimo  articolo  1  si  applicano  agli  interventi  da effettuare
nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal comma 1 con spesa, anche
parzialmente,  a carico dei comuni e di altri amministrazioni ed enti
pubblici nonche' di societa' e organismi privati.
  2.  Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni
di  sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1
e  per  le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche e'
autorizzata,  altresi', la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da
destinare   ai   pertinenti   capitoli   di  bilancio  del  Ministero
dell'interno   per   la   successiva   assegnazione  dei  fondi  alle
contabilita' speciali delle prefetture interessate, che, ove occorre,
sono  autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere
delle   medesime   contabilita'  speciali.  All'onere  derivante  dal
presente  comma  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.